STATUTO ASSOCIAZIONE ETS


Costituzione - Denominazione – Sede - Durata


Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via dei Cappuccini, n. 135, Latina, quale Ente del Terzo Settore, un’associazione denominata “IMPRELatina - APS”, senza personalità giuridica ed in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’acronimo “APS” o locuzione “Associazione di Promozione Sociale” integrerà la denominazione sociale e potrà essere inserita nella denominazione, in via automatica, soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l’affiliazione all’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’ASI, pur nell’autonomia propria dell’Associazione per l’attuazione e l’organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2. L’associazione “IMPRELatina - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale e si ispira ai principi della democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo e oggetto sociale

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o quantomeno principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche, una o più attività di interesse generale di cui all’art 5 comma 1, del Codice del terzo settore, alle lettere:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche edito-

riali, di promozione e diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale

di  cui  al presente articolo;

  1. t) organizzazione e gestione    di    attività    sportive dilettantistiche;
  2. v) promozione della cultura della legalita', della pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  3. w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4. Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 7. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con altre Associazioni, Federazioni e con Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci: requisiti e procedura di ammissione

Art. 8. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Art 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante e l’adesione del socio è annotata nel libro dei soci. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. 

Art. 10.  Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni, e di svolgere le attività comunemente concordate. I soci hanno il diritto di votare in assemblea l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, di votare la nomina degli organi sociali dell’Associazione ed il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale.  

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente che ne stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non rendere impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 12. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 13. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore. Resta fermo, anche in caso di recesso, l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Perdono la qualità di socio anche i soci che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata per oltre un anno.

Volontari

Art. 14. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.


Sostenitori

Art. 15. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 16. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Obblighi assicurativi

Art. 17 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 18. Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
  5. l’Organo di Revisione, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 19. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione e come previsto dal medesimo articolo di legge, visti i limiti stabiliti, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora l’associazione dovesse raggiungere un numero di associati non superiore a cinquecento e potrà rappresentare fino a cinque associati al superamento di cinquecento associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ed è, di norma, dallo stesso presieduta:

  1. a) almeno una volta all’anno;
  2. b) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  3. c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  4. d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

Art. 20. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche l’orario e il luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante posta elettronica o tramite PEC (se posseduta) e laddove l'associazione disporrà di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale. Se l’associazione possiede un sito internet, la convocazione potrà essere pubblicata anche nel sito, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. È altresì ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante strumenti di videoconferenza. Per le assemblee tenute in videoconferenza sarà specificato, nell'avviso di convocazione, la modalità del collegamento in videoconferenza. In caso di assemblee in videoconferenza, la stessa ai fini del verbale si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente ed il segretario. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. 

Art. 21. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  2. b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  3. c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  4. d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
  5. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  7. g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 22 L’Assemblea straordinaria:

  1. a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 23. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

                      Consiglio Direttivo

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.  In questa prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica o tramite PEC (se posseduta)  inviata almeno 15 giorni prima della riunione stessa e laddove l'associazione disporrà di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della riunione stessa; in casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  1. a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  2. b) la fissazione delle quote associative;
  3. c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  4. d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  5. e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  6. f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  7. g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  8. h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  9. i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  10. l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 28. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 29. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Egli è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea, per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.  È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponderà personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 30. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 31. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

L’Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Art. 32. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere l’Organo di controllo e il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore. Al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 34. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. a) quote associative degli aderenti;
  2. b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. e) rendite patrimoniali;
  6. f) attività di raccolta fondi;
  7. g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e simili, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. a) beni immobili e mobili;
  2. b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. c) donazioni, lasciti o successioni;
  4. d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.  

 

Libri sociali

Art. 37. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) libro degli associati;
  2. b) registro dei volontari;
  3. c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Clausola compromissoria

Art. 41. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Norma finale

Art. 42. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.


Il presente Statuto è approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: